Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato nel 2026 la proposta di disciplinare di produzione SQNZ per "Vitellone e Scottona allevati in Altura", promossa dalla Regione Campania con l’obiettivo di creare un marchio riconoscibile per le carni bovine ottenute in aree collinari e montane e di offrire al consumatore garanzie di origine, metodo produttivo e tracciabilità lungo tutta la filiera. Questa iniziativa mira a dare valore a sistemi zootecnici estensivi spesso svantaggiati dall’orografia, riconoscendone il ruolo di presidio territoriale e la contribuzione alla manutenzione del paesaggio e della biodiversità pastorale in aree interne. Il disciplinare è pensato per accompagnare le produzioni locali verso una maggiore riconoscibilità commerciale e per controllare aspetti chiave della produzione come benessere animale, alimentazione e gestione documentale della filiera, con standard che si applicano dall’allevamento alla macellazione fino all’etichettatura del prodotto finito.
I requisiti di accesso e le condizioni minime previste dal disciplinare cercano di garantire coerenza tra territori di produzione e qualità delle carni; altitudine minima 350 m è indicata come parametro di georeferenziazione del centro aziendale, la certificazione richiede documentazione ufficiale e limiti precisi su razze, età di macellazione e percorsi di filiera. L’intento è duplice: sostenere le aziende di montagna e collina con strumenti di valorizzazione commerciale e offrire al consumatore etichette più trasparenti che permettano di riconoscere carni allevate con metodi estensivi e territoriali. La proposta contiene anche prescrizioni volte a evitare pratiche che possano snaturare il prodotto o compromettere il benessere degli animali.
Requisiti principali per l’accesso al disciplinare:
1. Centro aziendale ubicato oltre il limite altimetrico previsto e documentato tramite attestazioni ufficiali.
2. Utilizzo di Bovini Bos taurus da razze o tipi genetici da carne o a duplice attitudine, maschi e femmine ammessi con macellazione tra 12 e 24 mesi.
3. Tracciabilità completa dei capi e conservazione della documentazione per almeno due anni lungo tutta la filiera.
4. Coerenza gestionale tra allevamento, macellazione, sezionamento e vendita per garantire separazione dei lotti certificati.
Le prescrizioni sul benessere animale pongono limiti chiari alle pratiche d’allevamento: sono ammessi pascolamento prevalente per la maggior parte dell’anno o regimi di stabulazione libera, mentre è vietata la stabulazione fissa e devono essere garantiti spazi di movimento, lettiera, punti di abbeverata e ricoveri adeguati. I criteri di gestione richiedono registrazioni sanitarie aggiornate e il divieto di trattamenti antibiotici terapeutici nei sei mesi antecedenti la macellazione, salvo interventi obbligatori disposti dall’autorità sanitaria con relativa documentazione; queste prescrizioni sono pensate per tutelare sia la salute pubblica sia il benessere degli animali, migliorando la percezione del consumatore verso prodotti certificati come provenienti da allevamenti estensivi e attenti alla cura veterinaria responsabile.
Vincoli e regole sull’alimentazione previsti dal disciplinare:
1. Razione post-svezzamento basata su foraggi freschi o affienati integrabili con materie prime semplici e integrazioni mineral-vitaminiche ammesse.
2. almeno 60% alimenti aziendali del fabbisogno del gruppo allevato, con obbligo di provenienza locale per gli acquisti entro un raggio di 100 km.
3. Presenza minima del 30% di fieno nella razione e divieto di razioni costituite esclusivamente da mangimi composti.
4. Priorità a foraggere aziendali e pratiche agricole che migliorino l’autosufficienza foraggera e la sostenibilità dei pascoli.
Questi vincoli mirano a rafforzare la filiera corta, ridurre l’impatto ambientale dei trasporti di mangimi e sostenere l’economia locale, oltre a mantenere le caratteristiche organolettiche e nutrizionali tipiche di carni ottenute in regime estensivo.
Sul versante post-allevamento il disciplinare stabilisce regole precise di macellazione, lavorazione e tracciabilità: il macello deve essere ubicato entro limiti di distanza dalla stalla per ridurre stress e spostamenti degli animali, è prevista una frollatura minima delle carcasse con tempi differenziati per i sessi e sono vietate pratiche come l’elettrostimolazione per accelerare la frollatura. Inoltre, la filiera deve garantire identificazione dei lotti, separazione fisica delle carni certificate, etichettatura con dati identificativi (matricola capo, sesso, data di nascita, razza o tipo genetico, data di ingresso in stalla, azienda di provenienza, stabilimento di macellazione e informazioni sulla carcassa) e l’uso di barcode o QR Code per permettere ai punti vendita e ai consumatori la verifica rapida delle informazioni. La documentazione dovrà essere conservata per almeno due anni e le aziende dovranno adeguare i flussi produttivi, il sistema di registrazione e le procedure di controllo interno per garantire conformità lungo tutta la filiera.
Per gli operatori la proposta rappresenta sia un’opportunità commerciale che un impegno gestionale: l’adesione richiederà investimenti in organizzazione, raccolta dati e separazione dei processi produttivi, ma può trasformarsi in leva di differenziazione sui mercati locali e specializzati valorizzando il legame con il territorio. I soggetti interessati possono presentare osservazioni o opposizioni motivate al Ministero entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; in assenza di opposizioni sarà avviata la procedura di informazione alla Commissione europea prevista dalla normativa comunitaria, dopodiché il disciplinare potrà diventare operativo e aprire percorsi di certificazione per le aziende montane e collinari che rispettano i requisiti richiesti.
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